Art. 1) È costituita l'Associazione denominata "LumbeLumbe ONLUS". La sede dell'Associazione viene stabilita in via Guido Reni, 42 00196 Roma
Art. 2) L'Associazione "LumbeLumbe ONLUS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti e nel rispetto del D.L. 460/97 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Art. 3) Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci. Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Art. 4) Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Art. 5) "L'associazione "LumbeLumbe ONLUS" non ha scopi lucrativi e persegue il fine
della solidarietà culturale, civile e sociale. In particolare si propone di svolgere
attività educativo culturali, assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela dei
diritti civili, con particolare attenzione alle problematiche inerenti l'emarginazione, la
povertà, la cooperazione allo sviluppo, la formazione e quant'altro attenga alla
sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza sui temi della solidarietà fra popoli e
culture e dell'integrazione sociale in genere e si propone di perseguirli con tutti i possibili mezzi
d'informazione, quali la televisione, la radio, la stampa, internet etc. ed organizzando anche convegni,
gruppi di studio, seminari, conferenze, forum ed attività varie di intrattenimento finalizzate
alla raccolta di fondi
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie e tipiche delle
ONLUS, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, come impone la lettera c) dell'art. 11 del
D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.
Art. 6) Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni, le persone giuridiche, le associazioni, i comitati e le associazioni di fatto secondo le modalità del presente statuto e purché condivida- no le finalità dell'Associazione e siano mosse da spirito di solidarietà e gratuità. Per i minorenni è necessario l'assenso scritto di chi esercita la patria potestà. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. Il numero di associati è illimitato. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:
- Fondatori, che sono intervenuti all'atto costitutivo;
- Onorari, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, fra le personalità di rilievo (non pagano la quota annuale e non hanno diritto al voto);
- Ordinari, che fanno apposita domanda;
- Simpatizzanti, persone che partecipano moralmente ai fini; dell'Associazione (non pagano la quota annuale e non hanno diritto al voto).
Art. 7) I soci prestano la loro opera gratuitamente all'interno dell'Associazione e non possono stipulare con essa rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni, esclusione, morte; in nessun caso i soci o i loro eredi, possono chiedere la restituzione di quanto conferito all'Associazione;
Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali dell'Associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
Art. 9) I soci debbono essere elementi propulsivi per il conseguimento dei fini dell'Associazione e
debbono mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
Coloro che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali
può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo
sentito, se ritenuto utile, il parere dell'Assemblea.
Art. 10) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
Art. 11) L'Assemblea è composta dai soci con diritto al voto. Essa è presieduta dal
Presidente dell'Associazione o in sua assenza da persona designata dall'assemblea. L'Assemblea
può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.
La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché
decorra almeno un'ora fra la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni
sei mesi oppure su convocazione del Presidente ovvero quando un terzo dei soci ne faccia richiesta
motivata al Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo avviso scritto da recapitarsi con
lettera semplice ai soci almeno una settimana prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve
contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea riunita in via straordinaria, è validamente
costituita quando intervengono almeno 2/3 degli associati. L'Assemblea riunita in via ordinaria, in
prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni in sede ordinaria
vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi,
tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone. Le discussioni e le
deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente
dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale
è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e può essere liberamente
consultato dagli aderenti.
L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, elegge il
comitato direttivo e delibera altresì su tutte le questioni che il comitato direttivo ritenga
opportuno sottoporre al suo vaglio.
L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione ed ogni
questione demandata dal comitato direttivo e degli associati.
Art. 12) L'Assemblea ordinaria sceglie fra i propri soci tre componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi. Esso è l'organo che svolge l'attività esecutiva dell'Associazione prevista nello statuto. Il Consiglio Direttivo in particolare e tra le altre cose:
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo,
- delibera sull'ammissione delle domande degli aspiranti soci,
- valuta ed approva i progetti rivolti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione disponendo e compiendo tutte le attività necessarie per il loro conseguimento.
Art. 13) Fra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente; l'elezione spetta al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Il Vice Presidente, in assenza del Presidente lo sostituisce in tutte le attività di sua competenza.
Art. 14) I beni dell'Associazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nonchè i contributi dei soci donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate contemplate dalla legge. Tutti i beni sono acquistati dell'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 15) I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e dai contributi straordinari che i soci possono versare spontaneamente all'Associazione.
Art. 16) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 17) I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e dal D.L. 460/97.
Art. 18) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in
apposita voce del bilancio dell'Associazione sulla cui utilizzazione delibera il Consiglio Direttivo
con le finalità statutarie.
Tali proventi o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse, come imposto dalla lettera e)
dell'art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460. - L'associazione in alcun modo potrà distribuire,
anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera d) dell'art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.
Art. 19) In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 elegge 23 12 96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Art. 20) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno Il bilancio consuntivo contiene tutte e entrate e tutte le spese relative a! periodo di un anno. Dal bilancio risultano i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e d entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Art. 21) Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo deve tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 22) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione. Le modalità di attuazione della convenzione sono decise dal Consiglio Direttivo.
Art. 23) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di collaboratori autonomi esterni e di volontari nei limiti previsti dalla legge.
Art. 24) L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento e la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 25) Per quanto non è previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art26) L'attività di solidarietà dell'associazione non può essere rivolta a favore dei soci e dei loro familiari.